Statuto

STATUTO

DELLA

"FONDAZIONE PORTUS" ONLUS


Articolo l - FONDAZIONE: SEDE, DURATA E FINALITA' DI SOLIDARIETA' SOCIALE

1.1 E' costituita una fondazione con i requisiti di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) denominata: "Fondazione Portus" ONLUS, con sede legale in Fiumicino (diseguito, la "Fondazione").

1.2 Il Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta con le maggioranze richieste dall'articolo 6 che segue, potrà modificare l'indirizzo dell'ente, purchè all'interno dello stesso Comune, istituire sedi secondarie, filiali, uffici e stabili organizzazioni, anche al di fuori del territorio della Repubblica d'Italia.

1.3 La Fondazione ha durata illimitata e si estinguerà nei casi e con le modalità previsti dal presente Statuto e dalla legge.


1.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, come definite nell'art. 10, della legge n. 460/1997 sue modifiche e integrazioni. La Fondazione non potrà distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. La Fondazione svolge atti vi tà rientrante tra i settori elencati nella lettera a) dell'art. 10, della legge n. 460/1997; inoltre, sempre nel rispetto dell'art. 10, della legge n. 460/1997, si obbliga a:

  • perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
  • non svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse connesse;
  • non distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la   distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
  • impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  • devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità,
  • sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  •  redigere il bilancio o rendiconto annuale
  • usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "or ganizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS"

Articolo 2 - SCOPI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

2.1 La Fondazione ha come scopo quello di favorire, promuovere, diffondere e valorizzare, nei modi ritenuti più idonei, la conoscenza, lo studio, il recupero, il restauro e la fruizione dei beni di interesse storico, artistico, archeologico della cultura pre-romana, romana, etrusca e rutula.
2.2 Per l'attuazione di tali scopi, la Fondazione potrà:

a) promuovere ogni iniziativa legale, promozionale, culturale, ludica, pubblicitaria o di altro genere, comunque finalizzata alla tutela ed alla valorizzazione dei beni di cui al comma precedente.

b) collaborare con enti ed istituzioni regionali, nazionali, comunitari, internazionali e con ogni altra ente pubblico o privato con cui si ravvisasse la necessità di coordinamento o collaborazione per il raggiungimento degli scopi istituzionali, dando il proprio contributo, anche di studio e documentazione;

c) promuovere e partecipare all'attività e all'organizzazione di altre fondazioni, associazioni e istituzioni aventi scopi affini o strumentali ai propri;

d) organizzare conferenze, congressi, convegni, celebrazioni, manifestazioni, esposizioni, mostre, fiere, incontri e seminari per incrementare gli scambi di conoscenza, studio ed esperienze nei suoi settori di attività; nonché promuovere e/o partecipare alla costituzione di sedi museali o espositive attinenti alla propria attività, prevedendo e concordando le modalità di funzionamento;

e) produrre materiale didattico, pubblicazioni editoriali, materiali informativi, audio, video, anche di natura telematica ed informatica, nonché conservare, ordinare e valorizzare detti supporti in biblioteche ed archi vi, consentendone la consultazione e la riproduzione;

f) promuovere e realizzare analisi, studi e ricerche;

g) promuovere e finanziare o cofinanziare premi, borse ed assegni di studio;

h) assumere partecipazioni in società, enti ed altre istituzioni italiane o straniere aventi scopi simili, affini o strumentali ai propri e purché tali partecipazioni siano strettamente connesse all'attuazione dei propri scopi istituzionali;

i) promuovere la raccolta di fondi da destinare al perseguimento dei fini statutari della fondazione;

1) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa, in modo funzionale al raggiungimento degli scopi della fondazione, consentendone anche, ave possibile ed opportuno, l'apertura al pubblico e indicando le relative modalità.


Articolo 3 - PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
a) i beni, i diritti e le somme destinate a patrimonio nell'atto costitutivo;
b) le elargizioni fatte ed i contributi a qualsiasi titolo erogati alla Fondazione da soggetti terzi, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
c) i beni, mobili ed immobili, che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati ad incremento del patrimonio;
d) gli eventuali utili o avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione destini espressamente ad incremento del patrimonio.

3.2 Per il perseguimento dei suoi scopi la Fondazione si dota di un fondo di gestione costituito da:
a) i redditi del patrimonio della Fondazione;
b) le somme, i diritti ed i beni, sia mobili che immobili, a qualsiasi titolo pervenuti alla Fondazione, senza espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
c) i proventi derivanti dalla alienazione di beni facenti parte del patrimonio i quali vengano destinati con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad uso diverso
dall'incremento del patrimonio;
d) gli eventuali utili o avanzi di gestione non destinati ad incremento del patrimonio;
e) gli apporti e/o i contributi eventualmente erogati dai Sostenitori.

Articolo 4 - FONDATORE, SOSTENITORI E MEMBRI ONORARI

4.1 Assumono la qualifica di "Fondatore", ai fini del presente Statuto:
a) Don Ascanio Sforza Cesarini, ad iniziativa del quale la Fondazione è stata istituita, anche a nome della propria famiglia, finché in vita e capace d'intendere;
b)colui o colei che, con apposito atto pubblico, venga designato a succedere nella predetta qualifica da Don Ascanio Sforza Cesarini e, quindi, dai Fondatori a questi via via sueceduti, finché in vita e capace d'intendere.
4.2 Nel caso in cui il Fondatore pro tempore non abbia provveduto ad indicare la persona designata a succedergli nella qualifica conformemente a quanto stabilito all'articolo 4.1. che precede, vi provvederà il Consiglio di Amministrazione scegliendo tra i parenti fino al sesto grado del detto Fondatore.
4.3 Assumono la qualifica di "Sostenitori" quelle persone fisiche e/o enti che, in ragione del loro particolare contributo al perseguimento degli scopi della Fondazione, siano stati accolti come tali nella Fondazione con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Fondatore.
4.4 Su invito espresso del Fondatore possono assumere la qualifica di "Membri Onorari" enti, persone fisiche e giuridiche la cui natura, competenze, prerogative e funzioni, anche di natura istituzionale, siano ritenute coerenti con gli scopi e le attività della Fondazione.

Articolo 5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

5.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette consiglieri.
5. 2 I consiglieri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. E' fatto salvo il diritto del Fondatore di procedere alla loro revoca in qualsivoglia momento e per qualsiasi ragione.
5.3 Fanno parte del Consiglio di Amministrazione: 

a) il Fondatore; 

b) tre consiglieri nominati discrezionalmente dal Fondatore, tra componenti della sua famiglia e persone comunque di sua fiducia;
c) tre consiglieri nominati dal Fondatore, scegliendo da una lista di almeno sei candidati sottoposta, senza carattere vincolante, dal Consiglio di Amministrazione in scadenza. Qualora il Fondatore ritenga di non potere accogliere, in tutto o in parte, le candidature espresse dal Consiglio di Amministrazione, procederà in assoluta autonomia alla nomina dei restanti consiglieri.
5.4 La sostituzione di consiglieri che, per qualsivoglia ragione, cessino anzitempo dal loro incarico avviene secondo la procedura segui t a per la loro nomina. Nel caso in cui venga meno simultaneamente la maggioranza dei consiglieri si provvede alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione secondo quanto indicato all'articolo 5.3 che precede. 
5.5 Ai consiglieri non è riconosciuto alcun compenso. Sono invece rimborsate le spese sostenute in nome e/o per conto della Fondazione, così come quelle incorse dai consiglieri in connessione con l'assolvimento del mandato, purché idoneamente documentate.
5.6 Possono presenziare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con funzione esclusivamente consultiva e senza diritto di voto, i componenti dei Comitati Consultivi eventualmente costituiti ai sensi dell'articolo nove che segue, quando siano poste all'ordine del giorno questioni attinenti alla loro missione e funzione istituzionale.
5.7 In parziale deroga a quanto precede, il primo Consiglio di Amministrazione è nominato dal Fondatore in sede di atto costitutivo e resta in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che si concluderà al 31 (trentuno) dicembre2010 (duemiladieci).


Articolo 6 -  COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

6.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione del patrimonio, per l'impiego delle risorse finanziarie della Fondazione e per il compimento di
tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
6.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e comunque almeno ordinaria amministrazione al Presidente ovvero ad un Comitato Esecutivo composto da tre consiglieri.

Articolo 7 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

7. l Il Fondatore pro-tempore ricopre la carica di Presidente della Fondazione. 
7.2 Il Presidente sovrintende al buon andamento della Fondazione coordinando l'attività dei diversi organi e del personale;vigila sul corretto svolgimento dell'attività istituzionale; esercita i poteri di gestione a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione; convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione.
7.3 In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo poi sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso nella sua
prima adunanza da convocare al massimo entro trenta giorni.
7.4 Il Presidente e' investito della rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e potrà fare libero uso della firma, con facoltà di conferire procure speciali per determinati atti, anche a favore di estranei.
7.5 Il Presidente può nominare, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, un Vice Presidente. IlVice Presidente resta in carica per la durata del suo mandato di consigliere e può essere rieletto.
7.6 Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento, purché non siano permanenti. In tali casi il Vice Presidente esercita anche la rappresentanza legale. Al Vice Presidente possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione determinati poteri inerenti alla gestione e coordinati con i poteri attribuiti al Presidente.
7. 7 In assenza sia del Presidente che del Vice Presidente la rappresentanza della Fondazione per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione spetta al consigliere più anziano di età.


Articolo 8 - CONTROLLO CONTABILE E DI GESTIONE

8.1. Il controllo contabile e di gestione è affidato a discrezione del Consiglio di Amministrazione, ad un revisore ovvero ad un collegio di revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti. Alla nomina del revisore, ovvero dei componenti il collegio dei revisori, provvede il Consiglio di Amministrazione, scegliendo tra professionisti ed esperti in materia economica, finanziaria e giuridica.: la durata dell'incarico è di tre esercizi.
8.2 Il revisore, ovvero in caso di nomina, il collegio dei revisori :
a) controlla che la gestione della Fondazione avvenga nel pieno rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
c) effettua periodiche verifiche di cassa
d) redige la relazione che accompagna il bilancio di esercìzio
e) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
8.3 Al revisore o, in caso di nomina del collegio dei revisori, ai componenti del collegio può essere riconosciuto in sede di nomina un compenso per l'assolvimento del mandato.
8.4 In deroga a quanto precede, il primo revisore è nominato dal Fondatore ln sede di atto costitutivo e resta in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che si concluderà al 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci)

Articolo 9 - COMITATI CONSULTIVI

9. l Il Consiglio di Amministrazione può costituire Comitati Consultivi, con i quali cooperare al perseguimento degli scopi istituzionali, invitando a farne parte accademici, professionisti e/o comunque personalità legate al mondo dell'arte, dell'archeologia, della storia, delle scienze, dell'economia, della finanza e/o delle istituzioni.
9.2 All'atto della costituzione di un Comitato Consultivo, il Consiglio di Amministrazione ne individua la missione, le funzioni, la durata (se a termine), nonché le modalità con cui
questo opera e si coordina con il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 - ESERCIZI E BILANCIO

10.1 Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il primo gennaio e si chiudono al 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2008 (duemilaotto) .
10.2 Per ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione approva, entro il mese di aprile dell'anno successivo, il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione
10.3 Il progetto di bilancio è preventivamente trasmesso all'organo di controllo di cui all'articolo 8 che precede, che potrà chiedere chiarimenti e precisazioni nonché formulare osservazioni e suggerimenti. L'organo di controllo redige apposita relazione illustrativa da allegare al bilancio.

Articolo11 - SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE

11.1 Se lo scopo della fondazione di venisse impossibile o di scarsa utilità ovvero se il patrimonio risultasse insufficiente alla realizzazione degli scopi istituzionali ed in generale quando ricorresse una delle cause di estinzione previste dalla legge, il patrimonio della fondazione sarà devoluto a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, oppure a fini di pubblica utilità, sentito l 'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 12 - RINVIO

13. l Per quant'altro non previsto dal presente statuto, la Fondazione è disciplinata dalle norme del Codice Civile in materia di persone giuridiche private, nonché dalle altre nome di legge riguardanti le fondazioni e più in generale le organizzazioni che perseguono finalità di solidarietà sociale.


F.to Ascanio Sforza Cesarini
Giorgio Bellinzoni
Loretana Casali
Notaio RICCARDO CLEMENTE